COMITATO DI VALUTAZIONE
Il Comitato di valutazione ai sensi dell’articolo 1 comma 129 della Legge 107/15 è un organo composto da:
- tre docenti di cui due individuati dal Collegio dei Docenti e uno dal Consiglio d’Istituto
- due rappresentanti dei genitori (oppure un genitore ed uno studente nel caso di scuole secondarie di secondo grado)
- un componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale tra Dirigenti scolastici, Dirigenti tecnici o docenti
Il Comitato di valutazione dura in carica tre anni.
Il Comitato di valutazione svolge, ai sensi della Legge 107/15 la funzione di individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base di:
- qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica nonché del successo formativo degli studenti
- dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica…
- delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale
In sede di valutazione del superamento dell’anno di prova dei docenti neoassunti il Comitato di Valutazione è così composto:
- – Il dirigente scolastico in qualità di Presidente
- – tre docenti
- – il docente tutor del docente neoassunto ed il docente neoassunto
Svolge anche compiti di riabilitazione dei docenti che sono stati oggetto di sanzione disciplinare decorsi due anni dalla sanzione e su richiesta dello stesso docente.